I vostri manutentori antincendio sono qualificati?

Per le aziende diventa fondamentale verificare chi effettua la manutenzione di estintori, impianti e sistemi antincendio. Vediamo cosa cambia e quali controlli effettuare sui propri fornitori.

Dal 25 settembre 2026 è diventato pienamente operativo il sistema di qualificazione dei tecnici che effettuano manutenzione e controllo di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

La novità deriva dal D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli, che ha stabilito i criteri generali per il controllo e la manutenzione dei sistemi antincendio e, soprattutto, ha previsto che tali attività siano eseguite da tecnici manutentori qualificati. L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla qualificazione, dopo diversi rinvii, è stata fissata al 25 settembre 2026 dal D.M. 15 luglio 2025. 

Per le imprese non si tratta quindi solamente di una novità che interessa le società di manutenzione: anche chi affida all'esterno la manutenzione dei propri presidi antincendio deve prestare attenzione alla qualificazione dei tecnici incaricati.

Chi è il tecnico manutentore qualificato?

Il tecnico manutentore qualificato è la persona in possesso delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per effettuare correttamente la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

La qualifica viene rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito della valutazione positiva prevista dal Decreto. Il sistema prevede percorsi formativi e una valutazione dei requisiti; inoltre, i manutentori che alla data di entrata in vigore del D.M. 1° settembre 2021 svolgevano l'attività da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso e possono accedere direttamente alla valutazione.

Un aspetto particolarmente importante è che la qualificazione è collegata alle specifiche tipologie di presidi antincendio per le quali il tecnico viene valutato. Non basta quindi verificare genericamente che un manutentore sia "qualificato": occorre considerare se la sua competenza sia adeguata rispetto al tipo di impianto, attrezzatura o sistema sul quale deve intervenire. 

Attenzione: è arrivata una nuova disciplina transitoria

Su questo punto è importante aggiornare quanto riportato nell'articolo di PuntoSicuro del 16 settembre 2026. L'articolo evidenziava che dal 25 settembre sarebbe terminata la fase transitoria prevista per il sistema di qualificazione. 

Pochi giorni dopo è però intervenuto il D.M. 22 settembre 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026. 

Il nuovo decreto ha inserito l'articolo 6-bis nel D.M. 1° settembre 2021 e stabilisce una precisa eccezione: i tecnici che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti possono continuare a svolgere le attività di manutenzione e controllo in attesa della conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027. 

Attenzione, però: questa possibilità riguarda esclusivamente gli impianti, le attrezzature e i sistemi antincendio appartenenti alle tipologie indicate nell'istanza presentata dal tecnico. Non siamo quindi di fronte a un semplice rinvio generalizzato al 2027: la deroga riguarda soltanto i soggetti che avevano regolarmente avviato il percorso di qualificazione entro il termine previsto.

Cosa devono fare concretamente le aziende?

Per il datore di lavoro e per chi gestisce la sicurezza aziendale diventa quindi importante non limitarsi a verificare che sia stato stipulato un contratto con una società specializzata, ma prestare attenzione anche ai tecnici che materialmente effettuano gli interventi.

In termini operativi, come buona prassi di gestione del fornitore, consigliamo alle aziende di:

  • richiedere alla società di manutenzione evidenza della qualificazione dei tecnici destinati agli interventi;
  • verificare che la qualificazione sia pertinente alle tipologie di presidi sulle quali il tecnico deve operare;
  • qualora il tecnico non abbia ancora concluso l'iter di qualificazione, acquisire evidenza della regolare presentazione dell'istanza entro il 25 settembre 2026 e verificarne la corrispondenza con le tipologie di presidi oggetto della manutenzione;
  • conservare la documentazione acquisita insieme alla documentazione relativa alla gestione e manutenzione dei presidi antincendio;
  • prevedere questa verifica anche nei processi aziendali di qualifica e rinnovo dei fornitori che effettuano manutenzioni antincendio.

Non basta sapere che il fornitore è "abilitato"

Il passaggio più importante, quindi, è proprio questo: la verifica dovrebbe riguardare il tecnico che effettua concretamente l'intervento e la specifica tipologia di presidio sul quale opera.

Un'azienda potrebbe, ad esempio, affidarsi da anni alla stessa impresa di manutenzione. Questo non elimina la necessità di verificare la posizione dei tecnici che vengono inviati presso la sede aziendale. La nuova disciplina rende pertanto opportuno integrare la gestione documentale antincendio con una verifica periodica delle qualifiche dei manutentori.

In sintesi

Dal 25 settembre 2026 è pienamente in vigore l'obbligo di qualificazione del tecnico manutentore antincendio.

Esiste però una disciplina transitoria: chi ha presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026 può continuare a operare, limitatamente alle tipologie comprese nell'istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.

Per le aziende è quindi il momento giusto per contattare il proprio manutentore antincendio e verificare documentalmente la posizione dei tecnici incaricati, senza attendere il prossimo intervento programmato.

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