Protocollo di controllo Alcol e Droga: forse nel 2026

La gestione del rischio legato all’assunzione di alcool e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro è un tema centrale per la prevenzione degli infortuni gravi e mortali. Con il Decreto-Legge 31 ottobre 2025 n. 159, sono state introdotte importanti novità che impattano direttamente sulle procedure di valutazione e controllo.

Si tenga presente che in questi ultimi 10 anni almeno la confusione normativa ha portato le Regioni ad adottare protocolli propri, creando una frammentazione di adempimenti tra una regione e l’altra che non ha sicuramente  aiutato a gestire correttamente questa tematica.

Le principali novità normative

  • Art. 41 D.Lgs. 81/08 è stato modificato: le visite mediche preventive, periodiche e quelle in occasione di cambio mansione sono finalizzate anche alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti.
  • Nuovo comma 4-bis: entro il 31 dicembre 2026 sarà definito un protocollo nazionale uniforme per l’accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza, superando le attuali differenze regionali. Questo permetterà di avere a livello NAZIONALE una lista precisa di mansioni ugualmente valida sia per i controlli alcolimetrici che di tossicodipendenza ed indicazioni chiare su come effettuare visite periodiche , test a campione e sulla gestione di eventuali casi positivi.
  • È confermata la possibilità di controlli a sorpresa sul luogo di lavoro, nel rispetto della privacy e della dignità del lavoratore.

Cosa devono prepararsi a fare i datori di lavoro

Aggiornare il DVR: inserire la valutazione del rischio alcool e stupefacenti per le mansioni individuate nell’Allegato A dell’Accordo CSR 13/07/2017, come autisti, addetti al trasporto, lavori in quota, attività con esplosivi.

Definire procedure aziendali chiare

  • Divieto assoluto di somministrazione e consumo di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti in orario di lavoro.
  • Informazione ai lavoratori tramite comunicazioni scritte, cartellonistica apposita, opuscoli e incontri formativi.
  • Sorveglianza sanitaria: Visite preventive e periodiche con anamnesi mirata e test clinici e possibilità di effettuazione di test rapidi (etilometro per alcool, drug test salivare per stupefacenti) su almeno il 20% dei lavoratori a rischio ogni anno, con selezione casuale.

Attrezzarsi per la gestione dei casi positivi: nei casi positivi verrà emessa una non idoneità temporanea alla mansione e la persona dovrà essere inviata a strutture sanitarie competenti (SerT) per accertamenti di secondo livello. Ove fossero avviati percorsi di riabilitazione il datore di lavoro è tenuto a mantenere il posto di lavoro.

Rispettare la Privacy e dignità del lavoratore: i controlli devono rispettare il GDPR e le linee guida sul trattamento dei dati sanitari.

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