La valutazione dei rischi per i lavoratori somministrati

Il DVR in caso di lavoratori somministrati deve contenere una valutazione dei rischi specifica connessa alla tipologia di contratto e una identificazione, sempre in via preventiva, delle misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli- By Avv. Luca Dozio, Studio Legale Carozzi

Con ordinanza depositata il 15 dicembre 2025 (n. 32659), la Cassazione Sez. Lavoro ha pronunciato una decisione destinata a lasciare il segno nella prassi in materia di somministrazione di lavoro e di sicurezza sul lavoro, chiarendo in modo inequivocabile gli obblighi che gravano sull’impresa utilizzatrice.

I fatti della causa


Un lavoratore, inviato in somministrazione dalla società di somministrazione presso l’utilizzatrice, aveva impugnato la legittimità del contratto di somministrazione, sostenendo la violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza, in particolare dell’art. 32 del D. Lgs. 81/2015 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni). Sia il Tribunale di Bergamo Sez. Lavoro che, in appello, la Corte d’Appello di Brescia, avevano dato ragione al lavoratore, dichiarando illegittima la somministrazione e costituito un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’utilizzatrice, condannandola al pagamento di un’indennità. I giudici di merito avevano rilevato la mancanza di un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che considerasse in modo specifico i rischi per i lavoratori somministrati. L’utilizzatrice aveva prodotto il DVR solo in grado di appello, ma secondo i giudici esso non conteneva una valutazione adeguata e specifica.

L’utilizzatrice ricorreva in Cassazione sostenendo che non sussistesse alcun obbligo normativo di una valutazione dei rischi speciale per i somministrati, essendo sufficiente la valutazione generale.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso e nella motivazione ha affrontato sul piano giuridico il cuore della questione: l’obbligo di una valutazione dei rischi specifica per i lavoratori somministrati concludendo con la pronuncia del seguente principio: “Pertanto, sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso principale deve essere complessivamente rigettato, con l'enunciazione del seguente principio di diritto "In materia di valutazione del rischio per la sicurezza per i lavoratori somministrati ex art. 32 del D. Lgs. n. 81/2015 il diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno ed a tempo indeterminato, in attuazione delle direttive europee n. 91/383 e n. 2008/104, si completa sotto il profilo dell'efficacia della protezione ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.81/2008, il quale, nella logica della prevenzione e dell'aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e della conseguente riduzione di familiarità con l'ambiente e la strumentazione professionale dei predetti lavoratori somministrati, richiede che in relazione ai medesimi lavoratori il DVR contenga previamente, cioè con "data certa", l'individuazione dei rischi specifici "connessi alla specifica tipologia contrattuale" e identificando, sempre in via preventiva e formalmente, all'interno del documento, le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli oltreché le procedure per la concreta attuazione delle stesse".


La Cassazione ha espresso un principio di diritto chiaro e dettagliato, che integra la lettura dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2015 con le disposizioni dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

La Corte ha precisato che il divieto di ricorso alla somministrazione per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi (art. 32) non è una mera formalità. Esso è finalizzato a garantire una tutela rafforzata per i lavoratori somministrati, in attuazione delle direttive europee 91/383 e 2008/104 sul principio di parità di trattamento.

Il giudice di legittimità ha affermato che, nella logica della prevenzione, deve quindi tenersi conto del:” … rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e della conseguente riduzione di familiarità con l'ambiente e con la strumentazione professionale dei predetti lavoratori somministrati, che il DVR contenga previamente, cioè con "data certa", l'individuazione dei rischi specifici "connessi alla specifica tipologia contrattuale" e identifichi, sempre in via preventiva e formalmente, all'interno del documento, le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli oltreché le procedure per la concreta attuazione delle stesse (così come impone testualmente la medesima norma in relazione ai rischi individuati) …”


Per questo, il DVR deve contenere:

  • L’individuazione dei rischi specifici “connessi alla specifica tipologia contrattuale” (la somministrazione);
  • L’identificazione formale, all’interno del documento stesso, delle misure di cautela individuali e collettive necessarie per prevenire tali rischi;
  • Le procedure per la concreta attuazione di tali misure.

In sostanza, non è sufficiente che il lavoratore somministrato sia inserito nella valutazione dei rischi generale dell’azienda o che riceva formazione e informazione. L’impresa utilizzatrice deve dimostrare di aver preventivamente analizzato e formalizzato le peculiarità di rischio legate allo status di “lavoratore temporaneo esterno” e di aver predisposto misure ad hoc.

La sentenza ha, certamente, importanti conseguenze operative:

  • Per le imprese utilizzatrici: Il controllo della regolarità del DVR, con particolare attenzione alla presenza di una sezione specifica per i rischi della somministrazione, diventa un passaggio cruciale e un fattore di rischio da valutare nello specifico. L’inosservanza non è solo una violazione in materia di sicurezza, ma determina anche l’illegittimità del contratto di somministrazione, con il rischio della costituzione giudiziale di un rapporto a tempo indeterminato diretto e di risarcimento del danno.
  • Per le agenzie di somministrazione: Pur non essendo l’obbligo primario a loro carico, dovranno esercitare una attenta verifica del rispetto di questo requisito da parte del cliente utilizzatore, per tutelarsi da eventuali conseguenze di un contratto dichiarato illegittimo.

Con questa pronuncia, la Cassazione ribadisce con forza che la flessibilità del lavoro non può mai avvenire a scapito della sicurezza, e che la tutela del lavoratore somministrato passa anche attraverso una valutazione dei rischi “su misura”, che ne consideri la particolare condizione di “ospite temporaneo” in un ambiente di lavoro non suo. Un principio che eleva l’obbligo di sicurezza da mero adempimento formale a condizione sostanziale per il corretto utilizzo della somministrazione.

 

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