Firmato protocollo d’intesa con Consigliera di Parità e INL: sinergie per contrastare le discriminazioni di genere.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità hanno sottoscritto, in data 15 maggio 2025, il nuovo Protocollo d’intesa 2025 per il contrasto alle discriminazioni di genere. Il protocollo rimarrà valido per i prossimi 5 anni (ossia fino al 14 maggio 2030).
Scopo del protocollo
Con la sottoscrizione del Protocollo, Consigliera Nazionale di Parità ed Ispettorato del Lavoro hanno assunto l’impegno di porre in essere ogni azione utile per promuovere i principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel mondo del lavoro, rinnovando la consolidata collaborazione tra i due enti, volta a favorire la piena applicazione della normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna e ad attivare efficaci azioni di contrasto alle discriminazioni di genere, (anche con particolare riferimento al ruolo genitoriale di lavoratori e lavoratrici).
Il nuovo Protocollo definisce altresì modalità operative ancora più efficaci per individuare e sanzionare le violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità, anche attraverso un efficace sistema di segnalazioni tempestive di azioni discriminatorie, nonché attraverso la condivisione strutturata dei dati statistici e delle risultanze ispettive da una parte e dall’altra l’avvio di iniziative formative e informative a livello nazionale e territoriale per ispettori e Consigliere di Parità ecc.
I 7 articoli del protocollo
L’art.1 riguarda le azioni di collaborazione tra l’Ispettorato nazionale del Lavoro e la Consigliera Nazionale di Parità. In particolare, la Consigliera Nazionale di Parità si impegna a sensibilizzare le Consigliere/i Consiglieri di Parità affinché segnalino ai competenti Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro le violazioni delle norme antidiscriminatorie, nonché di quelle volte a disciplinare il rapporto di lavoro riscontrate nelle loro ispezioni. Allo stesso tempo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna a sensibilizzare gli Ispettorati Interregionali e gli Ispettorati Territoriali a garantire la costante collaborazione con i Consiglieri di Parità territoriali.
L’art. 2 riguarda la condivisione dei dati statistici. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna a fornire all’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità (su richiesta di quest’ultima) i dati annuali relativi all’attività ispettiva in materia di discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro.
L’art. 3 riguarda la pianificazione degli accessi ispettivi L’Ispettorato Nazionale del Lavoro si impegna ad esaminare tempestivamente le richieste di intervento presentate dalle Consigliere/dai Consiglieri di parità recanti le indicazioni necessarie anche ai fini dei possibili accertamenti di competenza del personale ispettivo in particolare dando priorità agli accessi ispettivi nei casi in cui l’Ispettorato ravvisi discriminazioni collegate allo stato di maternità della lavoratrice o dalle quali possano emergere profili di rilevanza penale.
L’art.4 indica le Iniziative di aggiornamento professionale e di promozione. Le parti si impegnano a promuovere la formazione del proprio personale allo scopo di rafforzare competenze, conoscenze e metodologie di intervento e di valutazione nell’ambito delle azioni antidiscriminatorie e di tutela e promozione della parità e pari opportunità nei luoghi di lavoro (tramite l’organizzazione di conferenze, seminari, convegni sulle tematiche lavoristiche affrontate in una prospettiva di genere).
L’art. 5 impegna le parti allo scambio di buone prassi, impegnandosi a rilevare e diffondere le buone prassi e le misure di intervento adottate sul territorio nazionale per la verifica e l’attuazione effettiva del principio delle pari opportunità, nonché a monitorare e condividere i risultati concretamente conseguiti.
L’art.6 riguarda la promozione di incontri istituzionali, al fine di migliorare la sinergia istituzionale tra le parti, finalizzata alla disamina di casi specifici, con l’eventuale coinvolgimento diretto delle istituzioni interessate e, ove ritenuto opportuno, dei soggetti coinvolti, allo scopo di rimuovere eventuali comportamenti discriminatori segnalati o situazioni di squilibrio di particolare rilevanza. Le parti si impegnano inoltre a riunirsi periodicamente per un opportuno scambio di informazioni e per coordinare la rispettiva attività di repressione e disincentivazione di qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, di genere nei luoghi di lavoro, nonché per l’eventuale concertazione di interventi mirati, nell’ambito delle rispettive funzioni, anche al fine di accertare e sanzionare fenomeni di sfruttamento lavorativo.
Con l’art. 7 dedicato all’attuazione e validità dell’intesa, le parti si impegnano a diffondere i contenuti del Protocollo a livello territoriale affinché essi siano recepiti e integrati nei protocolli operativi degli enti coinvolti.