Il 31 dicembre 2025 viene pubblicato il D.gs 213 che attua la direttiva (UE) 2023/2668 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro e modifica il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) , comportando per le aziende nuovi standard tecnici e oneri documentali più rigorosi. Sono infatti richiesti nuovi criteri per la Valutazione del Rischio, visto che la soglia di tolleranza per le fibre aerodisperse è stata ridotta di dieci volte, passando da 0,1 a 0,01 fibre per cm³ (media ponderata su 8 ore).
E’ richiesto, in conseguenza, un salto tecnologico nelle metodiche analitiche: le misurazioni possono ancora essere effettuate tramite microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF), ma solo fino al 20 dicembre 2029.bbligo di microscopia elettronica o di metodi equivalenti ad alta risoluzione, dal 21 dicembre 2029: solo queste strumentazioni hanno la capacità di intercettare fibre con larghezza inferiore a 0,2 micrometri, invisibili agli strumenti tradizionali.
Non si tratta però di sole modifiche ai criteri e/o strumenti di misura: vi è molto di più. La modifica dell’art. 246 esplicita che le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, … e giusto per evitare equivoci, il successivo art. 248 del D.lgs 81/08, come modificato, recita: “1. Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti,…”
Le modifiche agli articoli successivi proseguono sulla stessa falsariga e sono espressamente rivolti al Datore di Lavoro chiamato ad effettuare una fase di indagine preliminare sul luogo di lavoro con relativa valutazione del rischio, il che comporta:
- Richiesta formale di informazioni ai proprietari degli immobili.
- Consultazione di registri e documentazione tecnica disponibile.
- In assenza di dati certi, deve far eseguire un esame dei materiali da un operatore qualificato, acquisendo il risultato prima dell’inizio delle attività.
- All’esito positivo di tale indagine, con presenza di tracce di amianto in misura significativa, ex novellato art. 250, “… il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro…. " La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:
- dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
- del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
- delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
- del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;
- della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
- delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.»;
- dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.”
Quindi il nuovo decreto introduce chiaramente:
1) obblighi di “valutazione del Rischio preventiva e “Due Diligence”
2) accertamento tecnico obbligatorio
3) priorità alla rimozione (Art. 249)
4) tracciabilità, Notifica e Conservazione della documentazione per 40 anni (Art. 250)