Vademecum RENTRI: i 9 step da sapere

Tanta confusione sulla nuova modalità di gestione dei rifiuti? Con il nostro Vademecum RENTRI proviamo a dare le poche informazioni essenziali per affrontare la questione. 

Chi deve iscriversi

La procedura di iscrizione è iniziata nel lontano dicembre 2024 e si concluderà a febbraio del 2026. Sostanzialmente tutti coloro che dovevano avere il registro di carico e scarico son tenuti ora a utilizzare il RENTRI, ma vediamoli nel dettaglio: 

  • tutti i soggetti professionali che operano nel settore rifiuti (trattamento, commercio e intermediazione, trasporto, ecc)
  • enti o imprese che producono rifiuti pericolosi esclusi quelli non organizzati in enti o imprese o quelli con codice ATECO 96.02.01-96.02.02-96.09.02 (es. parrucchieri, estetisti, tatuatori, servizi alla persona)
  • produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti e i cui rifiuti derivano da lavorazioni industriali o artigianali (diversi da quelli urbani)

Sono poi escluse le aziende che traportano i propri rifiuti non pericolosi, gli imprenditori agricoli e i  sistemi di gestione. 

In questo video tutorial viene illustrata la modalità per iscriversi. 

Operatività quotidiana

Gli utenti registrati dovranno a questo punto abituarsi ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal portale. Se già utilizzavano un SW, è tutto più semplice in quanto il fornitore avrà predisposto e illustrato tutte le funzionalità di interoperabilità tra i due sistemi. 

Se invece non si dispone di alcun SW, ecco che il nostro Vademecum RENTRI può esservi di aiuto. Infatti nella sezione di supporto del portale RENTRI potete trovare tutte le informazioni necessarie, ma nel nostro Vademecum RENTRI proviamo a organizzarle con criterio (le abbiamo linkate ai vari step). 

  1. APERTURA DEL REGISTRO: una volta creata l'anagrafica azienda, l'utente deve creare il registro della sede
  2. COMPILAZIONE DEL REGISTRO: come per il registro cartaceo, entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto l'utente è ora tenuto a compilare il nuovo modello di registro digitale, secondo le indicazioni fornite nel decreto e in questo video tutorial
  3. TRASMISSIONE DEI DATI DEL REGISTRO AL RENTRI: una volta al mese l'utente deve trasmettere tutti i dati del registro di carico e scarico al RENTRI.
  4. CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO: il registro di carico e scarico deve essere trasferito al servizio di conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno
  5. COMPILAZIONE DEL FORMULARIO: quando si organizza il trasporto il produttore deve creare il formulario di trasporto secondo il nuovo modello  e come illustrato in questo video tutorial.  l formulario può essere emesso e compilato anche dal trasportatore, su richiesta del produttore o del detentore. 
  6. RESTITUZIONE DEL FORMULARIO: come per la famosa quarta copia cartacea, ora il destinatario è tenuto a restituire la copia firmata del FIR entro 2 giorni  
  7. DOWNLOAD DEL FORMULARIO:  Entro 90 giorni dalla restituzione della copia completa del FIR digitale da parte del destinatario – restituzione che deve avvenire entro due giorni dalla presa in carico – tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione sono tenuti a scaricare la copia completa  del documento.
  8. TRASMISSIONE DEI DATI DEL FIR AL RENTRI: i produttori trasmettono al RENTRI, entro 10 gg dallo scarico, la copia completa dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi.
  9. CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL FIR: come per i registri anche i FIR son soggetti a conservazione sostitutiva.

Conclusioni

Speriamo che questo Vademecum RENTRI possa esservi utile a trovare tutte le informazioni che servono per continuare a presidiare correttamente il vostro processo di gestione dei rifiuti e se avete bisogno, ricordatevi di contattare i nostri esperti!

Torna al blog