La Circolare INAIL sulle attività di vigilanza

Con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le istruzioni operative per svolgere l’attività di vigilanza a seguito dei decreti di dicembre.
Riportiamo di seguito i chiarimenti che hanno maggior impatto sulle imprese.

ATTIVITA’ DI CANTIERE

L’attività ispettiva dovrebbe concentrarsi principalmente sui datori di lavoro che operano tramite subappalto, sia nel settore pubblico che privato. Per pianificare le ispezioni, ciascun Ispettorato potrà utilizzare le notifiche preliminari—che ora devono includere anche le imprese coinvolte nel subappalto e i loro codici fiscali o partita IVA—oltre alle banche dati relative agli appalti in agricoltura e logistica.

Il Badge di Cantiere introdotto dall’art. 3 del D.L. 159/2025 integra, senza sostituire, la tessera di riconoscimento prevista dal D. Lgs. 81/2008, aggiungendo un codice univoco anticontraffazione e che permetterà la consultazione digitale tramite strumenti interoperabili con il SIISL.

A tal riguardo si è in attesa di un decreto attuativo che istituirà l’obbligo di utilizzarlo per tutti coloro (imprese e lavoratori autonomi) che accedono fisicamente a qualsiasi titolo in cantiere, in regime di appalto o subappalto, anzhe se non imprese edili.  

Per quanto riguarda la patente a crediti,  si introducono alcune significative novità:

  1. lavoro irregolare: dal 1° gennaio 2026 decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare. La decurtazione avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento.
  2. Sanzioni: la soglia minima per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti sale da 6.000 a 12.000 euro
  3. Sospensione cautelare della patente: in caso di infortuni mortali o con inabilità permanente, l’INL può sospendere cautelarmente la patente fino a 12 mesi sulla base delle informazioni trasmesse dalla Procura.

DPI E INDUMENTI DI LAVORO

Il datore di lavoro deve occuparsi della manutenzione e dell'igiene degli indumenti di lavoro che vengono classificati come DPI, dopo averli identificati tramite la valutazione dei rischi nel DVR. Durante un'ispezione, verrà controllata questa identificazione. Nel corso degli accertamenti, si verifica che il datore di lavoro abbia specificato nel DVR quali indumenti sono considerati DPI.

SCALE VERTICALI PERMANENTI E SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE

Per le scale verticali permanenti (cioè fissate a un supporto, con altezza superiore a 5 metri e inclinazione oltre i 75 gradi), il datore di lavoro deve scegliere, dopo aver valutato i rischi, tra due alternative: dotare la scala di un sistema di protezione individuale contro le cadute (art. 115 D. Lgs. n. 81/2008) oppure installare una gabbia di sicurezza, sempre sulla base della valutazione dei rischi specifici. Per le scale già installate entro il 31 ottobre 2025, queste nuove regole si applicano dal 1° febbraio 2026. Inoltre, l’art. 115 rivede la gerarchia delle protezioni: viene data massima priorità ai sistemi collettivi come parapetti e reti; i dispositivi di protezione individuale devono essere considerati solo in seconda istanza e si distinguono ora in quattro categorie, con priorità per i sistemi di trattenuta, posizionamento e funi rispetto ai dispositivi per l’arresto caduta.

FORMAZIONE SSL

Due novità rilevanti sul fronte della formazione:

  1. Obbligo di aggiornamento periodico del RLS esteso anche alle imprese con meno di 15 lavoratori, con modalità rimesse al CCNL.
  2. Per imprese turistico-ricettive ed esercizi di somministrazione la formazione potrà essere completata entro 30 giorni dall’assunzione.

Le competenze non saranno più registrate nel libretto formativo ma nel fascicolo elettronico del lavoratore integrato nel SIISL.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il decreto interviene con tre novità sulla sorveglianza sanitaria:

  1. i controlli sanitari devono essere computati nell’orario di lavoro (eccetto quelli preassuntivi)
  2. il medico competente deve promuovere l’adesione ai programmi di screening oncologici (LEA).
  3. Possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica prima o durante il turno in caso di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o sostanze stupefacenti anche se si ricorda che siamo in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni sulle modalità di accertamento della tossicodipendenza e alcooldipendenza, previsto entro il 31 dicembre 2026.

LE ALTRE NOVITÀ

Il Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) si presume conforme ai requisiti ex art. 30 D. Lgs. n. 81/2008 se adottato in conformità alle Linee guida UNI-INAIL o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 (standard OHSAS 18001:2007 rimosso dal testo).

Sul fronte della prevenzione, tra le misure generali di tutela, è introdotta la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei luoghi di lavoro, ufficialmente annoverato ora come rischio da valutare all’interno del Dlgs 81/08.

Infine, la disciplina in materia di salute e sicurezza applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile e similari viene definita nell’ambito dell’art. 3-bis del Dlgs 81/08 (nuovo art. 3-bis), con una regolamentazione organica che definisce gli obblighi del legale rappresentante su formazione, sorveglianza sanitaria e DPI.

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